I Genocidi
genocidio e crimini contro l’Umanità
Il 9 dicembre del 1948 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva all’unanimità
la “Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio”, considerato il
più grave crimine contro l'umanità:
"Per Genocidio si intende uno qualsiasi degli atti seguenti, commessi con l’intenzione
di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale:
- uccisione di membri fisici del gruppo;
- attentato all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- assoggettamento intenzionale del gruppo a condizioni di esistenza dirette a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale;
- provvedimenti miranti a impedire le nascite nell’ambito del gruppo;
- trasferimento forzato di bambini di un gruppo in un altro gruppo “.
Il crimine di genocidio comprende:
- l’intenzione, da intendersi come la pianificazione dell’eliminazione del gruppo umano preso di mira;
- lo Stato, come agente organizzatore di tale pianificazione;
- uno o più atti criminali rivolti verso persone in quanto membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.
Nel genocidio la persona è perseguitata in quanto appartenente a un gruppo, spesso per opera di un
altro gruppo al potere, che si identifica con il Governo. Il genocidio e i crimini contro l’umanità
sono imprescrittibili.
Genocidio degli Armeni
GULag
Pulizia etnica nella ex-Jugoslavia
Genocidio in Rwanda
La prima definizione giuridica in materia risale al 1915 e riguarda il massacro delle
popolazioni armene da parte dei turchi, cui seguono i processi delle corti marziali a carico
dei responsabili. Nel trattato di Sèvres del 1920 le grandi potenze usano i termini di
“crimini contro la civilizzazione” e “crimini di lesa umanità”.
Al termine della seconda guerra mondiale, di fronte alla tragedia della Shoah, il Tribunale Militare
del processo di Norimberga contro i gerarchi nazisti stabilisce, in apertura, i crimini per
i quali la corte ha competenza:
- crimini contro la pace a carico dei responsabili della guerra di aggressione;
- crimini di guerra basati sul principio della responsabilità penale individuale;
- crimini contro l’umanità, che sono: “l’assassinio, lo sterminio, lo schiavismo, la deportazione, e qualsiasi altro atto disumano commesso contro le popolazioni civili, prima o durante la guerra, o le persecuzioni, che abbiano costituito o meno una violazione del diritto interno del paese dove sono stati perpetrati (...) “.
In alcune nazioni il concetto di genocidio è stato allargato.
Il codice penale francese del 1992 introduce la volontà di annientamento di un gruppo umano in quanto tale,
identificato a volte sulla base di presupposti inesistenti: il genocidio è un crimine "in esecuzione di un piano concertato tendente alla distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale, razziale o religioso o di un gruppo determinato sulla base di qualsiasi altro criterio arbitrario”.
Il codice penale canadese considera crimine contro l’umanità anche “il tentativo, il complotto,
la complicità dopo il fatto, il consiglio, l’aiuto o l’incoraggiamento riguardante il fatto stesso”, in quanto elementi concorrenti alla valutazione della responsabilità individuale, nel delicato rapporto tra esecutori e mandanti e tra esecutori e spettatori o testimoni.
La ricerca storica è ancora lontana dall'applicare questa estensione concettuale e solo recentemente ha
iniziato lo studio dei crimini genocidari della prima parte del XX secolo (ad es. armeni, kulaki e ucraini) e degli anni più recenti (khmer in Cambogia, tutsi in Rwanda, pulizia etnica nell’ex-Iugoslavia).
