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I Genocidi

genocidio e crimini contro l’Umanità

Il 9 dicembre del 1948 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva all’unanimità la “Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio”, considerato il più grave crimine contro l'umanità:
"Per Genocidio si intende uno qualsiasi degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale:

  • uccisione di membri fisici del gruppo;
  • attentato all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
  • assoggettamento intenzionale del gruppo a condizioni di esistenza dirette a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale;
  • provvedimenti miranti a impedire le nascite nell’ambito del gruppo;
  • trasferimento forzato di bambini di un gruppo in un altro gruppo “.

Il crimine di genocidio comprende:

  • l’intenzione, da intendersi come la pianificazione dell’eliminazione del gruppo umano preso di mira;
  • lo Stato, come agente organizzatore di tale pianificazione;
  • uno o più atti criminali rivolti verso persone in quanto membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

Nel genocidio la persona è perseguitata in quanto appartenente a un gruppo, spesso per opera di un altro gruppo al potere, che si identifica con il Governo. Il genocidio e i crimini contro l’umanità sono imprescrittibili.

La prima definizione giuridica in materia risale al 1915 e riguarda il massacro delle popolazioni armene da parte dei turchi, cui seguono i processi delle corti marziali a carico dei responsabili. Nel trattato di Sèvres del 1920 le grandi potenze usano i termini di “crimini contro la civilizzazione” e “crimini di lesa umanità”.
Al termine della seconda guerra mondiale, di fronte alla tragedia della Shoah, il Tribunale Militare del processo di Norimberga contro i gerarchi nazisti stabilisce, in apertura, i crimini per i quali la corte ha competenza:

  • crimini contro la pace a carico dei responsabili della guerra di aggressione;
  • crimini di guerra basati sul principio della responsabilità penale individuale;
  • crimini contro l’umanità, che sono: “l’assassinio, lo sterminio, lo schiavismo, la deportazione, e qualsiasi altro atto disumano commesso contro le popolazioni civili, prima o durante la guerra, o le persecuzioni, che abbiano costituito o meno una violazione del diritto interno del paese dove sono stati perpetrati (...) “.

In alcune nazioni il concetto di genocidio è stato allargato.
Il codice penale francese del 1992 introduce la volontà di annientamento di un gruppo umano in quanto tale, identificato a volte sulla base di presupposti inesistenti: il genocidio è un crimine "in esecuzione di un piano concertato tendente alla distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale, razziale o religioso o di un gruppo determinato sulla base di qualsiasi altro criterio arbitrario”.
Il codice penale canadese considera crimine contro l’umanità anche “il tentativo, il complotto, la complicità dopo il fatto, il consiglio, l’aiuto o l’incoraggiamento riguardante il fatto stesso”, in quanto elementi concorrenti alla valutazione della responsabilità individuale, nel delicato rapporto tra esecutori e mandanti e tra esecutori e spettatori o testimoni.
La ricerca storica è ancora lontana dall'applicare questa estensione concettuale e solo recentemente ha iniziato lo studio dei crimini genocidari della prima parte del XX secolo (ad es. armeni, kulaki e ucraini) e degli anni più recenti (khmer in Cambogia, tutsi in Rwanda, pulizia etnica nell’ex-Iugoslavia).